Art. 2.
(Volontari in ferma prefissata e riservisti delle Forze armate).

      1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, si applicano anche ai volontari delle Forze armate, Comparto difesa, in ferma prefissata di qualsiasi durata.
      2. I riservisti delle Forze armate, Comparto difesa, sono equiparati ai volontari in ferma prefissata, ai fini degli articoli 7 e 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, a condizione che abbiano svolto il servizio

 

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senza demerito e che non abbiano superato il trentesimo anno di età.
      3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che hanno cumulato almeno dodici mesi di richiamo, che non hanno superato il trentacinquesimo anno di età e che hanno presentato apposita domanda possono essere richiamati per l'inserimento nel servizio permanente, con il grado di primo caporale maggiore.
      4. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che hanno cumulato almeno dodici mesi di richiamo, che non hanno superato il quarantesimo anno di età e che hanno presentato apposita domanda possono essere richiamati per l'inserimento nel servizio permanente, con il grado di primo caporale maggiore scelto.
      5. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che hanno svolto servizio senza demerito, che hanno superato il quarantesimo anno di età e che hanno presentato apposita domanda possono essere inseriti nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa e inquadrati nel livello retributivo corrispondente al grado di primo caporale maggiore scelto.